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Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Art. 25
Obbligo di notifica
Il beneficiario deve notificare per scritto alla DGD:
a.
le merci fruenti di agevolazioni doganali distrutte per caso fortuito o per forza maggiore;
b.
le quantità mancanti;
c.
ogni irregolarità in correlazione con merci fruenti di agevolazioni doganali.