1 Nei casi di cui all’articolo 25 il beneficiario deve pagare posticipatamente la differenza di dazio tra l’aliquota ridotta e quella normale.
2 In casi debitamente motivati la DGD rinuncia alla riscossione posticipata, segnatamente se:
a.
le quantità mancanti rientrano nelle abituali perdite di deposito della rispettiva merce; oppure
b.
è provato che le merci sono state distrutte per caso fortuito o per forza maggiore.