Ordinanza del DFF
|
Art. 6 Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale
1 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d’impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall’estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera. 2 Il beneficiario deve inoltre:
3 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d’impegno, presso l’indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione. |