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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Art. 19Merci che danno diritto alla restituzione
1 Danno diritto alla restituzione le merci fruenti di agevolazioni doganali che, per motivi di qualità, dopo l’imposizione per un determinato scopo d’impiego non possono più essere utilizzate per lo scopo per il quale erano state tassate, senza colpa della persona abilitata a disporne.
2 Sono escluse le merci per le quali viene versata una prestazione assicurativa o una controprestazione equivalente.