Ordinanza del DFF
|
|
Art. 27
1 Le imprese di trasformazione devono notificare alla DGD le rese conseguite dagli alimenti per animali, dai semi oleosi e dalle merci dalla cui trasformazione derivano alimenti per animali nonché dal frumento (grano) duro conformemente alle disposizioni dei relativi disposti di natura non doganale. 2 La notifica deve essere effettuata sul modulo previsto a tal fine. 3 Essa deve avvenire entro i seguenti termini:
|
