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Ordinanza del DFF
sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego
(Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Art. 1
Campo d’applicazione
La presente ordinanza si applica a:
a.
le merci per le quali il DFF ha ordinato un’aliquota di dazio ridotta;
b.
le merci tassate a un’aliquota di dazio ridotta secondo la legge del 9 ottobre 1986
3
sulla tariffa delle dogane.
3
RS
632.10