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Ordinanza del DFF sulle agevolazioni doganali per le merci in base allo scopo d’impiego (Ordinanza sulle agevolazioni doganali, OADo)
Art. 6Indicazioni particolari nella dichiarazione doganale
1 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale importatore con il suo numero d’impegno, a condizione che le merci fruenti di agevolazioni doganali provenienti dall’estero siano direttamente condotte presso diversi clienti in Svizzera.
2 Il beneficiario deve inoltre:
a.
essersi impegnato nei confronti dell’Amministrazione federale delle contribuzioni a importare le merci a proprio nome e a sottoporre all’imposta sul valore aggiunto le forniture per i clienti in Svizzera;
b.
munire i propri documenti di vendita e fornitura della riserva d’impiego secondo l’articolo 8.
3 All’atto del trasporto di merci nel territorio doganale il beneficiario deve essere indicato nella dichiarazione doganale quale destinatario con il suo numero d’impegno, presso l’indirizzo del depositario o del trasformatore, a condizione che, su suo ordine, le merci fruenti di agevolazioni doganali siano dapprima condotte presso una terza persona per il deposito o la trasformazione.