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Art. 12 Obbligo di autorizzazione
1Chi intende svolgere in Svizzera attività di intermediazione tra minori dichiarati adottabili e futuri genitori adottivi, in particolare chi intende segnalare la possibilità di adottare un minorenne (ufficio di collocamento in vista d'adozione) necessita di un'autorizzazione dell'UFG. 2L'autorizzazione può essere rilasciata a persone giuridiche di diritto pubblico e alle persone giuridiche di pubblica utilità di diritto privato, se le persone fisiche responsabili del collocamento in vista d'adozione soddisfano le condizioni per l'autorizzazione. |