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Art. 17 Informazione e consulenza
1 L’ufficio di collocamento in vista d’adozione trasmette ai futuri genitori adottivi e all’autorità cantonale tutte le informazioni che possiede sul minore e sui suoi genitori del sangue. 2 Deve informare i futuri genitori adottivi delle difficoltà che potrebbero insorgere in relazione all’accoglienza prevista. |
