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Art. 6 Certificato di idoneità
1 Se le condizioni dell’articolo 5 sono soddisfatte, l’autorità cantonale certifica l’idoneità all’adozione mediante decisione. 2 Il certificato indica in particolare il Paese d’origine e l’età minima e massima del minore da accogliere. Precisa se possono essere accolti minori che presentano problemi di salute. 3 Il certificato ha una validità massima di tre anni e può essere subordinato a oneri e condizioni. Può essere rinnovato. |
