Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 28
1 Tutti i cavalli ed i muli stimati per il servizio, i cavalli ed i muli del deposito militare federale, come pure i cavalli privati degli istruttori, hanno diritto al foraggio dal giorno della presa in consegna da parte della truppa fino a quello della resa.53 2 Il diritto al foraggio per questi cavalli e muli si estende parimente alla durata della loro permanenza in un deposito di cavalli o in una infermeria veterinaria. 3 Il Consiglio federale fissa la razione di foraggio e l’aliquota dell’indennità di foraggio.54 53Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105). 54Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1). |