Ordinanza dell’Assemblea federale
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Art. 310
1 La Base logistica dell’esercito ha l’alta direzione del servizio del commissariato nel servizio d’istruzione, nel servizio d’appoggio e nel servizio attivo.11 2 I capi del servizio del commissariato, i quartiermastri, i furieri e i contabili della truppa incaricati della contabilità e della gestione dirigono e assumono il servizio del commissariato degli stati maggiori e delle unità dell’esercito nonché delle scuole e dei corsi.12 10Nuovo testo giusta il n. I del DF del 21 mar. 1986, in vigore dal 1° gen. 1987 (RU 1986 1716; FF 1985 II 1105). 11Nuovo testo giusta il n. 8 dell’all. alla L militare del 3 feb. 1995, in vigore dal 1° gen. 1996 (RU 19954093; FF 1993 IV 1). 12 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 18 mar. 2016, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 2299; FF 2014 5939). |