Ordinanza
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Art. 116
1 Per scopi militari possono essere realizzati allacciamenti alle reti voce e dati di fornitori di servizi di telecomunicazione. 2 Eccettuati i fornitori di servizi di telecomunicazione e la brigata di aiuto alla condotta, soltanto la truppa appositamente istruita può realizzare linee di allacciamento e allacciare terminali appropriati. Il segreto aziendale dei fornitori interessati dev’essere tutelato. |