Ordinanza
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Art. 68 Camere
1 Se il costo delle camere che il Comune fornisce per alloggiare gli ufficiali, i sottufficiali superiori e i militari donna è superiore all’indennità stabilita dal Consiglio federale per la camera, il Comune si assume i costi supplementari. 2 Se l’alloggio in camere non è possibile, si devono approntare accantonamenti particolari con letti o materassi e con la mobilia necessaria. In tal caso, i Comuni ricevono le indennità per gli accantonamenti e per l’utilizzo dei letti o materassi. 3 Le persone di cui al capoverso 1 che, con l’autorizzazione del comandante, occupano camere o accantonamenti diversi da quelli designati dal Comune, devono assumersi i costi supplementari. 4 In casi particolari la BLEs può aumentare l’indennità per la camera fino a 200 franchi al massimo per persona e notte. 5 I militari devono pagare essi stessi all’alloggiatore i costi per la camera. |