Ordinanza
|
Art. 79 Camera privata
1 Se durante il servizio i militari sono autorizzati a pernottare nella propria camera, non è pagata né un’indennità per la camera, né un’indennità di pernottamento. 2 Il personale militare, purché non presti servizio militare con soldo, deve assumersi le spese d’alloggio e pagare la camera direttamente all’alloggiatore. |