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Art. 18 Tariffe per l’utilizzazione della rete 72
1 I gestori di rete sono responsabili della determinazione delle tariffe per l’utilizzazione della rete. 2 All’interno di un livello di tensione i consumatori finali con profili di acquisto comparabili costituiscono un gruppo di clienti. A livelli di tensione inferiori a 1 kV i consumatori finali che vivono in immobili abitati tutto l’anno e con un consumo annuo inferiore a 50 MWh appartengono allo stesso gruppo di clienti (gruppo di clienti di base). 3 I gestori di rete devono offrire ai consumatori finali del gruppo di clienti di base una tariffa per l’utilizzazione della rete con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) almeno del 70 per cento. 4 I gestori di rete possono proporre loro altre tariffe per l’utilizzazione della rete; ai consumatori finali con misurazione della potenza possono offrire anche tariffe con una componente di lavoro non decrescente (ct./kWh) inferiore al 70 per cento. 72 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). |