1 I gestori di rete fissano in direttive trasparenti e non discriminatorie durate di utilizzazione uniformi e adeguate per i diversi impianti e parti di impianti.
2 Gli ammortamenti calcolatori annui sono calcolati a partire dai costi di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, con ammortamento lineare per una determinata durata di utilizzazione in funzione di un valore residuo pari a zero. Per costi di acquisto e di costruzione si intendono esclusivamente i costi sostenuti per la costruzione degli impianti in questione.
3 Per il calcolo degli interessi calcolatori annui sui beni patrimoniali necessari all’esercizio delle reti sono applicabili le regole seguenti:61
- a.
- sono computabili quali beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete, al massimo:
- 1.
- i valori residui contabili di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti risultanti alla fine dell’anno contabile in base agli ammortamenti ai sensi del capoverso 2, e
- 2.
- il capitale netto d’esercizio necessario all’esercizio della rete;
- b.62
- il tasso d’interesse calcolatorio corrisponde al tasso dei costi medi del capitale investito (costo medio ponderato del capitale, «Weighted Average Cost of Capital», WACC).
3bis Il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) fissa annualmente il WACC conformemente all’allegato 1.63
4 Nel caso in cui eccezionalmente non fosse più possibile determinare i costi iniziali di acquisto e di costruzione degli impianti esistenti, occorre calcolarli nel modo seguente: i prezzi di sostituzione sono calcolati in modo trasparente con adeguati indici di prezzo ufficiali, in funzione del momento dell’acquisto e della costruzione. Devono essere detratti i costi d’esercizio e i costi del capitale già fatturati per i beni patrimoniali necessari all’esercizio della rete. In ogni caso è computabile al massimo il valore di un impianto paragonabile. Dal valore così ottenuto deve essere detratto il 20 per cento.64
61 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013559).
62 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013559).
63 Introdotto dal n. I dell’O del 30 gen. 2013, in vigore dal 1° mar. 2013 (RU 2013559).
64 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467).