Ordinanza
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Art. 13b Costi computabili delle misure innovative per reti intelligenti 67
1 Una misura innovativa per reti intelligenti è tale se consente di sperimentare e utilizzare metodi e prodotti innovativi del settore ricerca e sviluppo al fine di rendere in futuro la rete più sicura, performante o efficiente. 2 I costi di tali misure sono computabili fino a un importo massimo dell’1 per cento dei costi di esercizio e del capitale del gestore di rete computabili nell’anno corrispondente, ma non oltre i seguenti importi annui:
3 I gestori di rete documentano le proprie misure innovative e pubblicano la documentazione. Essi descrivono segnatamente il progetto, il metodo da applicare, i vantaggi previsti e ottenuti nonché le spese. La ElCom può stabilire requisiti minimi. 67 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). |