del 14 marzo 2008 (Stato 1° ottobre 2022) (Stato 1° ottobre 2022)
Art. 13bCosti computabili delle misure innovative per reti intelligenti 67
1 Una misura innovativa per reti intelligenti è tale se consente di sperimentare e utilizzare metodi e prodotti innovativi del settore ricerca e sviluppo al fine di rendere in futuro la rete più sicura, performante o efficiente.
2 I costi di tali misure sono computabili fino a un importo massimo dell’1 per cento dei costi di esercizio e del capitale del gestore di rete computabili nell’anno corrispondente, ma non oltre i seguenti importi annui:
a.
un milione di franchi per misure innovative della società nazionale di rete; e
b.
500 000 franchi per misure innovative degli altri gestori di rete.
3 I gestori di rete documentano le proprie misure innovative e pubblicano la documentazione. Essi descrivono segnatamente il progetto, il metodo da applicare, i vantaggi previsti e ottenuti nonché le spese. La ElCom può stabilire requisiti minimi.
67 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).