Ordinanza
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Art. 13d Costi computabili delle misure di informazione e dell’informazione dell’opinione pubblica 69
1 Sono considerati costi computabili delle misure di informazione i costi sostenuti dal gestore di rete per la messa a disposizione di informazioni nel quadro di un progetto secondo l’articolo 15 capoverso 3bis lettera b LAEl, precisamente circa l’entità, la necessità e i tempi di attuazione del progetto nonché le previste ripercussioni sull’ambiente, sul territorio e sulle persone interessate dal progetto, sempre che queste informazioni siano necessarie per consentire a tali persone di crearsi un’opinione ed eventualmente partecipare alla procedura. 2 Sono considerati costi computabili dell’informazione dell’opinione pubblica le tasse riscosse dall’UFE presso i gestori di rete per l’informazione dell’opinione pubblica da parte dei Cantoni secondo l’articolo 6b. 3 I costi computabili ai sensi del presente articolo devono essere attribuiti ai costi di esercizio e del capitale, conformemente ai principi degli articoli 12 e 13. 69 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). |