Ordinanza
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Art. 22 Prestazioni di servizio relative al sistema
1 La società nazionale di rete, laddove non sia essa stessa a fornirle, acquisisce le prestazioni di servizio relative al sistema attraverso una procedura orientata al mercato, non discriminatoria e trasparente. 2 Fissa i prezzi relativi alle prestazioni di servizio in modo da coprirne i costi. Se dalla vendita di prestazioni di servizio risulta un guadagno o una perdita, il relativo importo deve essere preso in considerazione nel calcolo dei costi di cui all’articolo 15 capoverso 2 lettera a. 3 I potenziamenti della rete che si rendono necessari per l’immissione dell’energia elettrica proveniente da impianti conformemente agli articoli 15 e 19 LEne79 fanno parte delle prestazioni di servizio relative al sistema della società nazionale di rete.80 4 Le rimunerazioni per i potenziamenti necessari della rete di cui al capoverso 3 necessitano dell’approvazione della ElCom. 5 La società nazionale di rete retribuisce al gestore di rete, sulla base dell’approvazione della ElCom, i costi per i necessari potenziamenti della rete di cui al capoverso 3. 6 Riferisce annualmente alla ElCom sulla fornitura effettiva e sull’attribuzione dei costi delle prestazioni di servizio relative al sistema. 80 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). |