Ordinanza
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Art. 30 Adeguamento dei contratti esistenti
1 Se disposizioni dei contratti esistenti violano le prescrizioni sull’accesso alla rete o sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete, esse non sono valide. 2 Se l’invalidità di disposizioni non più conformi al diritto arreca un danno sproporzionato a una delle parti contraenti, questa ha diritto a una compensazione sotto forma di prestazioni pecuniarie o altre controprestazioni. |