del 14 marzo 2008 (Stato 1° ottobre 2022) (Stato 1° ottobre 2022)
Art. 30Adeguamento dei contratti esistenti
1 Se disposizioni dei contratti esistenti violano le prescrizioni sull’accesso alla rete o sul corrispettivo per l’utilizzazione della rete, esse non sono valide.
2 Se l’invalidità di disposizioni non più conformi al diritto arreca un danno sproporzionato a una delle parti contraenti, questa ha diritto a una compensazione sotto forma di prestazioni pecuniarie o altre controprestazioni.