del 14 marzo 2008 (Stato 1° ottobre 2022) (Stato 1° ottobre 2022)
Art. 31cApplicazione delle nuove tariffe, pubblicazione e rimborso
1 I gestori di rete emettono una fattura per il primo trimestre 2009 sulla base delle probabili tariffe risultanti dagli articoli 13, 31ae 31b.
2 Pubblicano queste tariffe secondo l’articolo 10 al più tardi entro il 1° aprile 2009.
3 Rimborsano al più presto la differenza rispetto alle tariffe fatturate fino alla fine di marzo 2009, al più tardi nel conteggio definitivo successivo al 1° luglio 2009.