Ordinanza
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Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti
1 Entro dieci anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l’80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8ae 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. 2 Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8a e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente:
3 e 4 ...102 5 Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch’essi costi computabili. 102 Abrogati dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). |