Ordinanza
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Art. 4a Deduzione delle misure di sostegno nel computo dei costi d’acquisto nella quota tariffaria per la fornitura di energia 13
1 Se l’elettricità fornita ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, nel determinare i costi massimi computabili, considera le rimunerazioni uniche o i contributi d’investimento come segue:
2 Se una rimunerazione unica o un contributo d’investimento sono determinati a posteriori e il loro importo diverge dall’importo dedotto secondo il capoverso 1, la deduzione può essere adeguata di conseguenza con effetto dal momento di tale determinazione. Ciò non vale se deve essere operata una deduzione forfettaria secondo il capoverso 1 lettera a numero 3. 3 Altre misure di sostegno paragonabili, comprese le misure di sostegno cantonali o comunali, sono considerate per analogia. 13 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 al 31 dic. 2022 (RU 20191381). |