del 14 marzo 2008 (Stato 1° ottobre 2022) (Stato 1° ottobre 2022)
Art. 4aDeduzione delle misure di sostegno nel computo dei costi d’acquisto nella quota tariffaria per la fornitura di energia 13
1 Se l’elettricità fornita ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, nel determinare i costi massimi computabili, considera le rimunerazioni uniche o i contributi d’investimento come segue:
a.
rimunerazioni uniche per gli impianti fotovoltaici:
1.
se la rimunerazione unica è stata determinata in via definitiva prima dell’acquisto, il relativo importo viene dedotto,
2.
se la rimunerazione unica non è ancora stata determinata in via definitiva, la deduzione è effettuata non appena il progetto è incluso nella lista d’attesa; l’ammontare della deduzione è determinato secondo gli articoli 7 e 38 OPEn14,
3.
se vengono computati i costi di acquisto (art. 4 cpv. 3), viene operata una deduzione forfettaria del 20 per cento del rispettivo tasso di rimunerazione determinante, indipendentemente dal fatto che sia stata accordata o no una rimunerazione unica;
b.
contributi d’investimento per gli impianti idroelettrici e a biomassa:
1.
se il contributo d’investimento è stato determinato in via definitiva prima dell’acquisto, il relativo importo viene dedotto,
2.
nei restanti casi è effettuata una deduzione corrispondente all’importo massimo stabilito mediante decisione a partire dalla concessione della garanzia di principio (art. 54 lett. b e 75 lett. b OPEn).
2 Se una rimunerazione unica o un contributo d’investimento sono determinati a posteriori e il loro importo diverge dall’importo dedotto secondo il capoverso 1, la deduzione può essere adeguata di conseguenza con effetto dal momento di tale determinazione. Ciò non vale se deve essere operata una deduzione forfettaria secondo il capoverso 1 lettera a numero 3.
3 Altre misure di sostegno paragonabili, comprese le misure di sostegno cantonali o comunali, sono considerate per analogia.
13 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 al 31 dic. 2022 (RU 20191381).