1 I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto possono definire liberamente il loro anno contabile. In particolare l’anno contabile può coincidere con l’anno civile o l’anno idrologico.
2 I gestori e i proprietari di rete elaborano un metodo uniforme per l’allestimento del conto dei costi ed emanano a tal fine direttive trasparenti.
3 Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:
- a.
- costi calcolatori del capitale relativi alle reti;
- b.
- impianti valutati sulla base dei prezzi di sostituzione (ai sensi dell’art. 13 cpv. 4);
- c.
- costi d’esercizio delle reti;
- d.
- costi delle reti di livello superiore;
- e.
- costi delle prestazioni di servizio relative al sistema;
- ebis.26
- i costi in relazione alla riserva di energia idroelettrica secondo l’ordinanza del 7 settembre 202227 sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (OREI);
- f.
- costi per la metrologia e l’informazione;
- fbis.28
- costi per sistemi di misurazione intelligenti;
- g.
- costi amministrativi;
- h.29
- costi per i potenziamenti della rete necessari all’immissione di energia elettrica proveniente dagli impianti secondo gli articoli 15 e 19 della legge del 30 settembre 201630 sull’energia (LEne);
- i.
- costi per gli allacciamenti alla rete e i contributi per i costi di rete;
- j.
- altri costi fatturati individualmente;
- k.
- tributi e prestazioni agli enti pubblici;
- l.
- imposte dirette;
- m.31
- costi per sistemi di controllo e di regolazione intelligenti, rimunerazioni incluse;
- n.32
- costi per misure innovative; e
- o.33
- costi di sensibilizzazione nell’ambito della riduzione del consumo.
4 Ogni gestore e ogni proprietario di rete specifica le regole per l’attivazione degli investimenti.
5 Egli deve attribuire alla rete i costi singoli direttamente e i costi generali in base ad una chiave di ripartizione in funzione del principio di causalità. Le chiavi di ripartizione di riferimento devono essere adeguate, chiare e fissate per iscritto nonché essere conformi al principio della continuità.
6 I proprietari di rete forniscono al gestore di rete le indicazioni necessarie all’allestimento del conto dei costi.
7 I gestori di rete presentano alla ElCom il conto dei costi al più tardi entro il 31 agosto.34
26 Introdotta dall’art. 12 dell’O del 7 set. 2022 sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica, in vigore dal 1° ott. 2022 al 30 giu. 2025 (RU 2022 514).
27 RS 734.722
28 Introdotta dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).
29 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).
30 RS 730.0
31 Introdotta dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).
32 Introdotta dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
33 Introdotta dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
34 Introdotto dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467).