1 Per la metrologia e i processi informativi devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti presso i consumatori finali, gli impianti di produzione e gli impianti di stoccaggio. Tali sistemi sono costituiti dai seguenti elementi:41
- a.
- un contatore di elettricità elettronico installato presso il consumatore finale, l’impianto di produzione o l’impianto di stoccaggio che:42
- 1.
- rileva energia attiva ed energia reattiva,
- 2.
- determina i profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti e li memorizza per almeno 60 giorni,
- 3.43
- dispone di interfacce, segnatamente una riservata alla comunicazione bidirezionale con un sistema di trattamento dei dati e un’altra che consenta al consumatore finale, al produttore o al gestore dell’impianto di stoccaggio interessato perlomeno di consultare i propri dati di misurazione al momento del rilevamento e, se disponibili, i dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, in un formato di dati usuale a livello internazionale, e
- 4.
- rileva e registra le interruzioni dell’approvvigionamento elettrico;
- b.
- un sistema di comunicazione digitale che garantisce la trasmissione automatizzata dei dati tra il contatore elettrico e il sistema di trattamento dei dati del gestore di rete; e
- c.
- un sistema di trattamento dei dati che permette di consultare i dati.
1bis Il gestore di rete deve comunicare ai consumatori finali, ai produttori o ai gestori di impianti di stoccaggio che ne facciano richiesta le specifiche tecniche dell’interfaccia del suo contatore.44
2 L’interazione fra gli elementi di tali sistemi di misurazione intelligenti permette di:
- a.
- identificare e gestire diversi tipi di contatori di elettricità ai fini dell’interoperabilità;
- b.
- aggiornare la parte del software dei contatori di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a che non ha nessuna ripercussione sulle caratteristiche metrologiche;
- c.45
- far sì che i consumatori finali, i produttori o i gestori di impianti di stoccaggio possano consultare i propri dati dei profili di carico con periodi di misurazione di 15 minuti, rilevati negli ultimi cinque anni, in una forma comprensibile e scaricarli in un formato di dati usuale a livello internazionale;
- d.
- integrare altri strumenti di misurazione digitali, nonché altri sistemi di controllo e di regolazione intelligenti; e
- e.
- individuare, registrare e segnalare manipolazioni e altri effetti esterni sui contatori di elettricità.
2bisI costi del capitale e d’esercizio che il gestore di rete sostiene per garantire il diritto alla consultazione e allo scaricamento dei dati di misurazione sono considerati costi di rete computabili.46
3 Non devono essere impiegati sistemi di misurazione intelligenti nei seguenti casi:
- a.
- in costruzioni o impianti che sottostanno alla legge federale del 23 giugno 195047 concernente la protezione delle opere militari;
- b.
- per gli allacciamenti alla rete di trasporto.48
3bis La ElCom può concedere deroghe di durata determinata o indeterminata all’obbligo di impiego di sistemi di misurazione intelligenti, se tale impiego sarebbe sproporzionato rispetto all’onere oppure inadeguato allo scopo considerati i requisiti metrologici concreti. La deroga può, in una situazione specifica, riguardare:
- a.
- singoli consumatori finali, produttori o gestori di impianti di stoccaggio oppure gruppi di essi;
- b.
- l’intero sistema di misurazione o singoli elementi o caratteristiche dello stesso.49
3ter Se un sistema di misurazione intelligente non può essere installato perché il consumatore finale, il produttore o il gestore dell’impianto di stoccaggio rifiutano il suo impiego, il gestore di rete può fatturare individualmente i maggiori costi di misurazione intervenuti a partire dal momento del rifiuto.50
4 I contatori elettronici di elettricità di cui al capoverso 1 lettera a sottostanno all’ordinanza del 15 febbraio 200651 sugli strumenti di misurazione e alle relative disposizioni d’esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia, a condizione che rientrino nel loro campo di applicazione.
40 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109).
41 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
42 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206141).
43 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206141).
44 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206141).
45 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206141).
46 Introdotto dal n. I dell’O del 25 nov. 2020, in vigore dal 1° gen. 2021 (RU 20206141).
47 RS 510.518
48 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
49 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
50 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381).
51 RS 941.210