Ordinanza
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Art. 8b Verifica della sicurezza dei dati 52
1 Possono essere impiegati solo sistemi di misurazione intelligenti i cui elementi hanno superato una verifica della sicurezza dei dati. 2 Sulla base di un’analisi del bisogno di protezione effettuata dall’UFE, i gestori di rete e i fabbricanti emanano direttive che stabiliscono gli elementi da verificare, i requisiti da rispettare e le modalità della verifica. 3 La verifica è effettuata dall’Istituto federale di metrologia. Esso può affidare tale compito o parti dello stesso a terzi. 52 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). |