Ordinanza
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Art. 8d Gestione dei dati provenienti da sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti 58
1 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trattare i dati provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione intelligenti per i seguenti scopi:
2 Senza il consenso delle persone interessate, i gestori di rete possono trasmettere i dati provenienti dall’impiego di sistemi di misurazione alle seguenti persone:
3 I dati personali e i profili della personalità vengono distrutti dopo 12 mesi sempre che non siano rilevanti ai fini della fatturazione o anonimizzati. 4 Il gestore di rete consulta i dati provenienti dai sistemi di misurazione intelligenti al massimo una volta al giorno, sempre che l’esercizio della rete non richieda una lettura più frequente. 5 Garantisce la sicurezza dei dati provenienti dai sistemi di misurazione, di controllo e di regolazione. A tale fine tiene conto in particolare degli articoli 8–10 dell’ordinanza del 14 giugno 199359 relativa alla legge federale sulla protezione dei dati, nonché di eventuali norme e raccomandazioni internazionali emanate da organizzazioni specializzate riconosciute. 58 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). |
