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Art. 18a Differenze di copertura nell’ambito dei costi di rete 85
1 Se la somma del corrispettivo per l’utilizzazione della rete che il gestore della rete ha riscosso nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi di rete computabili (differenza di copertura), il gestore della rete deve compensare tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione. 2 In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura. 3 Il tasso di interesse che il gestore di rete deve applicare al consumatore finale corrisponde:
85 Introdotto dal n. I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 (RU 2022 772). |