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Art. 3 Allacciamento alla rete
1 I gestori di reti emanano direttive trasparenti e non discriminatorie per l’attribuzione di consumatori finali, produttori di energia elettrica e gestori di reti a un determinato livello di tensione nonché per la qualità minima della fornitura di energia elettrica per livello di rete. 2 Emanano direttive per l’indennizzo in caso di cambiamento di allacciamento. 2bis Se un gestore di rete deve cambiare l’allacciamento per ragioni inerenti al consumo proprio o a un raggruppamento ai fini del consumo proprio, i rimanenti costi del capitale degli impianti di allacciamento che non vengono più utilizzati o che lo sono solo parzialmente gli sono indennizzati proporzionalmente dai consumatori in regime di consumo proprio o dai proprietari dei fondi del raggruppamento.8 3 In caso di controversie in relazione all’attribuzione di consumatori finali, produttori di energia e gestori di reti nonché all’indennizzo in caso di cambiamento di allacciamento decide la Commissione dell’energia elettrica (ElCom). 8 Introdotto dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). |