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Art. 26abis Obbligo d’informazione 105
1 Chi ha sede o domicilio in Svizzera, opera in un mercato all’ingrosso dell’energia elettrica dell’UE ed è tenuto a rilasciare informazioni alle autorità dell’UE o degli Stati membri ai sensi del Regolamento (UE) n. 1227/2011 (Regolamento UE REMIT)106 deve fornire contemporaneamente le medesime informazioni, nella stessa forma, anche alla ElCom. 2 Alla ElCom devono essere forniti, in particolare, dati concernenti:
3 Alla ElCom devono inoltre essere fornite le informazioni privilegiate pubblicate ai sensi del Regolamento UE REMIT. La ElCom può stabilire il momento della fornitura di questi dati. 4 Inoltre devono essere comunicate alla ElCom la ditta o il nome, la forma giuridica nonché la sede o il domicilio. In alternativa, può essere fornito anche l’insieme di dati richiesto nell’UE per la registrazione in conformità al Regolamento UE REMIT. 5 La ElCom può consentire eccezioni all’obbligo d’informazione, in particolare quando si può presumere che i dati in questione siano di importanza marginale per i mercati dell’energia elettrica. 6 Sono considerati prodotti energetici all’ingrosso i seguenti contratti e derivati, indipendentemente dal fatto che siano negoziati in borsa o in altro modo:
105 Originario art. 26a. 106 R (UE) n. 1227/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ott. 2011 concernente l’integrità e la trasparenza del mercato dell’energia all’ingrosso, testo conformemente a GU L 326 dell’8.12.2011, pag. 1. |