|
Art. 14 Utilizzazione transfrontaliera della rete
1 Per il calcolo dei costi generati dalle forniture transfrontaliere di cui all’articolo 16 LAEl sono fatte salve le disposizioni internazionali. 2 Le entrate risultanti dall’utilizzazione transfrontaliera della rete di trasporto nell’ambito della compensazione tra gestori europei della rete di trasporto («Inter-Transmission System Operator-Compensation», ITC) sono da impiegare interamente per la copertura dei costi computabili della rete di trasporto, previa deduzione della tassa di vigilanza di cui all’articolo 28 LAEl. 3 Nel calcolo delle entrate di cui al capoverso 2 possono essere dedotte solamente quelle perdite di guadagno che non possono essere attribuite ad una causa determinata o che risultano da un’eccezione all’accesso alla rete per le capacità nella rete di trasporto transfrontaliera (art. 17 cpv. 6 LAEl). Le restanti perdite di guadagno sono fatturate a chi le ha generate secondo l’articolo 15 capoverso 1 lettera c. |