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Art. 26a
1 La domanda per un progetto pilota deve essere presentata al DATEC. Essa deve contenere tutte le indicazioni necessarie per la verifica dei requisiti di cui all’articolo 23a LAEl, segnatamente:
2 Se dall’esame della domanda risulta che essa può essere autorizzata, il DATEC emana un’ordinanza con cui disciplina le condizioni quadro del progetto (art. 23a cpv. 3 LAEl). Il DATEC può consultare esperti per valutare le domande. In merito alla domanda emana una decisione. 3 Sulla base di un’ordinanza di cui al capoverso 2 possono essere approvate ulteriori domande per progetti pilota corrispondenti. 4 Eventuali rimunerazioni per costi di rete non coperti ai sensi dell’articolo 23a capoverso 4 LAEl necessitano dell’autorizzazione del DATEC. Sulla base di quest’ultima la società nazionale di rete rimborsa al gestore i costi di rete non coperti. 5 I risultati del progetto devono essere valutati dal titolare dell’autorizzazione in un rapporto finale. Il rapporto finale e i dati e le indicazioni necessari per la valutazione devono essere messi a disposizione del DATEC. 6 Al termine del progetto e in vista dell’adozione di un’eventuale modifica legislativa, l’UFE esegue una valutazione all’attenzione del DATEC. Informa il pubblico in merito ai progetti e alle informazioni acquisite. |
