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Art. 31c Applicazione delle nuove tariffe, pubblicazione e rimborso
1 I gestori di rete emettono una fattura per il primo trimestre 2009 sulla base delle probabili tariffe risultanti dagli articoli 13, 31ae 31b. 2 Pubblicano queste tariffe secondo l’articolo 10 al più tardi entro il 1° aprile 2009. 3 Rimborsano al più presto la differenza rispetto alle tariffe fatturate fino alla fine di marzo 2009, al più tardi nel conteggio definitivo successivo al 1° luglio 2009. |