Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.
Art. 31d Diritto transitorio
1 Gli articoli 13 capoverso 4, 15 capoverso 2 lettera a, 31a–31c si applicano, al momento della loro entrata in vigore, alle procedure pendenti dinanzi alle autorità o agli organi giudiziari. 2 Su domanda o d’ufficio, le decisioni di autorità che non sono state impugnate possono essere adeguate agli articoli 13 capoverso 4, 15 capoverso 2 lettera a, 31a–31c, se l’interesse pubblico per l’applicazione di queste disposizioni prevale sull’interesse privato per l’attuazione della decisione. |