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Art. 4c Obbligo della prova e obbligo di notifica in relazione alla fornitura di elettricità ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl 18
1 Su richiesta della ElCom il gestore della rete di distribuzione prova che nella fornitura di elettricità ai sensi dell’articolo 6 capoverso 5bis LAEl, per ogni impianto di produzione, sia proprio che di terzi, nella quota tariffaria per la fornitura di energia sono stati computati al massimo i costi di cui all’articolo 4 capoverso 2 o 3. 2 Se l’elettricità fornita non proviene dai suoi impianti di produzione, il gestore della rete di distribuzione, per la verifica della plausibilità, notifica annualmente alla ElCom, per ogni tecnologia di produzione, la quantità fornita e il prezzo medio computato nella tariffa. Per i grandi impianti idroelettrici con una potenza superiore a 10 MW, esso notifica questi dati singolarmente per ogni impianto di produzione. 18 Introdotto dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 al 31 dic. 2030 (RU 2019 1381; 2022 772). |