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Art. 7 Conto annuo e conto dei costi
1 I gestori e i proprietari di reti di distribuzione e di trasporto possono definire liberamente il loro anno contabile. In particolare l’anno contabile può coincidere con l’anno civile o l’anno idrologico. 2 I gestori e i proprietari di rete elaborano un metodo uniforme per l’allestimento del conto dei costi ed emanano a tal fine direttive trasparenti. 3 Nel conto dei costi devono essere esposte separatamente tutte le voci necessarie per il calcolo dei costi computabili, in particolare:
4 Ogni gestore e ogni proprietario di rete specifica le regole per l’attivazione degli investimenti. 5 Egli deve attribuire alla rete i costi singoli direttamente e i costi generali in base ad una chiave di ripartizione in funzione del principio di causalità. Le chiavi di ripartizione di riferimento devono essere adeguate, chiare e fissate per iscritto nonché essere conformi al principio della continuità. 6 I proprietari di rete forniscono al gestore di rete le indicazioni necessarie all’allestimento del conto dei costi. 7 I gestori di rete presentano alla ElCom il conto dei costi al più tardi entro il 31 agosto.39 31 Introdotta dall’art. 12 dell’O del 7 set. 2022 sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (RU 2022 514). Nuovo testo giusta l’all. n. II 2 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43). 33 Introdotta dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). 34 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). 36 Introdotta dal n. I dell’O del 1° nov. 2017, in vigore dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). 37 Introdotta dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 38 Introdotta dal n. I dell’O del 3 apr. 2019, in vigore dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). 39 Introdotto dal n. I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467). |