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Art. 15 Imputazione dei costi della rete di trasporto
1 La società nazionale di rete fattura individualmente:
2 Ai gestori di rete e ai consumatori finali direttamente allacciati alla rete di trasporto la società nazionale di rete fattura, proporzionalmente all’energia elettrica ricevuta dai consumatori finali, i seguenti costi:
3 Ai consumatori finali allacciati direttamente alla rete di trasporto e ai gestori di rete la società nazionale di rete fattura, in modo non discriminatorio e secondo una tariffa unitaria per la zona di regolazione Svizzera, i rimanenti costi computabili nonché i tributi e le prestazioni agli enti pubblici in base al seguente schema:
105 Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43). 107 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). 108 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 12 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 6467). 109 Introdotta dall’art. 12 dell’O del 7 set. 2022 sulla costituzione di una riserva di energia idroelettrica (RU 2022 514). Nuovo testo giusta l’all. cifra II n. 2 dell’O del 25 gen. 2023 sulla riserva invernale, in vigore dal 15 feb. 2023 al 31 dic. 2026 (RU 2023 43). 110 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). 111 Abrogata dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). |