|
Art. 26c Sistema informativo
1 La ElCom gestisce un sistema informativo per i dati e lo struttura secondo le categorie di cui all’articolo 26a capoverso 2 lettere a e b, nonché capoversi 3 e 4. 2 Garantisce un esercizio sicuro del sistema e protegge i dati contro qualsiasi accesso non autorizzato mediante misure organizzative e tecniche. 3 Conserva i dati fino a quando ne ha bisogno, comunque non oltre dieci anni dalla loro fornitura. Successivamente, li mette a disposizione dell’Archivio federale. I dati di cui l’Archivio federale non ritiene necessaria l’archiviazione sono cancellati. |