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Art. 31a Tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio e fattore di correzione
1 Il tasso d’interesse per i beni patrimoniali necessari all’esercizio relativi ad impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2004 è, nel periodo 2009–2013, inferiore di un punto percentuale al tasso d’interesse di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera b. Agli investimenti effettuati per questi impianti dopo il 31 dicembre 2003 si applica il tasso d’interesse di cui all’articolo 13 capoverso 3 lettera b. 2 I gestori di impianti di cui al capoverso 1, che non sono stati oggetto di una nuova valutazione o che sono stati ammortizzati in modo lineare durante una durata di utilizzazione uniforme e adeguata fissata secondo l’articolo 13 capoverso 1 oppure durante un periodo più lungo, possono chiedere alla ElCom che il tasso d’interesse per questi impianti possa essere computato senza la riduzione di cui al capoverso 1. 3 Se il corrispettivo per l’utilizzazione della rete per il 2009 è inferiore a quello dichiarato per il 2008, la ElCom può approvare per il 2009 l’applicazione del corrispettivo del 2008. |