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Art. 31e Introduzione di sistemi di misurazione intelligenti
1 Entro dieci anni dall’entrata in vigore della modifica del 1° novembre 2017, l’80 per cento di tutti i dispositivi di misurazione di un comprensorio deve soddisfare i requisiti di cui agli articoli 8ae 8b. Il restante 20 per cento dei dispositivi di misurazione può essere impiegato fino alla fine della loro funzionalità. 2 Durante il periodo transitorio di cui al capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui agli articoli 8a e 8b. In ogni caso, sono tenuti a dotarsi di un tale sistema di misurazione intelligente:
3 e 4 ...146 5 Gli ammortamenti straordinari necessari per lo smontaggio dei dispositivi di misurazione del gestore di rete non ancora totalmente ammortizzati sono anch’essi costi computabili. 145 Abrogata dalla cifra II dall’O del 29 nov. 2023, con effetto dal 1° gen. 2024 (RU 2023 762). 146 Abrogati dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019, con effetto dal 1° giu. 2019 (RU 20191381). |