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Art. 31n
Durante il periodo transitorio di cui all’articolo 31e capoverso 1, il gestore di rete decide quando intende dotare i consumatori finali e i produttori di un sistema di misurazione intelligente di cui all’articolo 8a e 8b. Indipendentemente da ciò, i produttori devono essere dotati di un tale sistema di misurazione intelligente se allacciano alla rete un nuovo impianto di produzione la cui installazione sottostà all’obbligo di autorizzazione di cui all’articolo 6 dell’ordinanza del 7 novembre 2001154 sugli impianti a bassa tensione. |