Art. 4b Prodotto elettrico standard 19
Ai fini dell’etichettatura dell’elettricità per i consumatori finali riforniti con il prodotto elettrico standard (art. 6 cpv. 2bis LAEl), i gestori delle reti di distribuzione presentano a partire dall’anno tariffario 2028 per almeno due terzi dell’energia elettrica fornita ogni trimestre garanzie di origine attestanti l’origine nazionale e rinnovabile dell’energia elettrica. 19 Introdotto dalla cifra I dell’O del 3 apr. 2019 (RU 2019 1381; 2022 772). Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). |