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Art. 4d Costi delle misure volte a migliorare l’efficienza energetica
1 I costi delle misure per realizzare gli obiettivi di miglioramento dell’efficienza energetica possono essere addebitati ai consumatori finali con servizio universale in una proporzione corrispondente alla quota di tali consumatori nella quantità di riferimento di elettricità venduta. 2 Nessun costo è addebitato ai consumatori finali fissi e ai consumatori finali che hanno rinunciato all’accesso alla rete e che non sono considerati ai fini della determinazione della quantità di riferimento di elettricità venduta (art. 51a cpv. 3 dell’ordinanza del 1° novembre 201722 sull’energia [OEn]). 3 I costi sono computabili soltanto se i gestori delle reti di distribuzione:
21 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). |