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Art. 4f Differenze di copertura nel servizio universale 24
1 Se la somma del corrispettivo che il gestore della rete di distribuzione ha riscosso per il servizio universale nel corso di un anno tariffario non corrisponde ai costi energetici computabili (differenza di copertura), il gestore della rete di distribuzione deve compensare tale differenza entro i tre anni tariffari successivi. In caso di copertura insufficiente, può rinunciare alla compensazione. 2 In casi giustificati, la ElCom può estendere il periodo entro il quale compensare una differenza di copertura. 3 Il tasso di interesse che il gestore della rete di distribuzione deve applicare al consumatore finale corrisponde:
24 Originario art. 4d. Introdotto dalla cifra I dell’O del 23 nov. 2022, in vigore dal 1° gen. 2023 al 31 dic. 2030 (RU 2022 772). |