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Art. 8 Metrologia e processi informativi
1 I gestori di rete sono responsabili della metrologia e dei processi informativi. 2 Essi definiscono entro la fine del 2025, con la partecipazione dei rappresentanti dei consumatori finali, dei produttori e dei fornitori di servizi del settore elettrico, direttive trasparenti e non discriminatorie per la metrologia e i processi informativi, concernenti in particolare:
3 Al fine di garantire un approvvigionamento regolare di energia elettrica secondo l’articolo 17f capoverso 1 LAEl devono essere forniti i dati di misurazione, di base e altri dati necessari per l’assolvimento dei seguenti compiti:
3bis ...56 4 Su richiesta dei consumatori finali, dei produttori o dei gestori di impianti di stoccaggio interessati, i gestori di rete forniscono a terzi, dietro versamento di un indennizzo a copertura dei costi, dati di misurazione o di base supplementari o elaborati secondo modalità differenti. Devono essere forniti tutti i dati rilevati negli ultimi cinque anni.57 5 ...58 52 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). 55 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). 56 Introdotto dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017 (RU 2017 7109). Abrogato dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, con effetto dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). 57 Nuovo testo giusta la cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). 58 Abrogato dalla cifra I dell’O del 1° nov. 2017, con effetto dal 1° gen. 2018 (RU 2017 7109). |