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Art. 8abis Organizzazione del gestore della piattaforma dei dati 60
1 Nell’organo direttivo o amministrativo superiore del gestore della piattaforma dei dati gli interessi dei consumatori finali, dei gestori di rete e dei fornitori di servizi del settore elettrico sono rappresentati in modo paritetico per un terzo ciascuno. 2 Il gestore della piattaforma dei dati e i proprietari delle quote di quest’ultima devono essere persone distinte tra loro. 3 Le quote del gestore della piattaforma dei dati non possono essere quotate in borsa. 4 La maggioranza delle quote e la maggioranza dei diritti di voto devono essere detenute da persone che hanno il proprio domicilio o la propria sede in Svizzera. 60 Introdotto dalla cifra I dell’O del 20 nov. 2024, in vigore dal 1° gen. 2025 (RU 2024706). |